Il 12 settembre sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale le “Linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore”.
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OBIETTIVO DELLE LINEE GUIDA
Le nuove linee guida nascono con il preciso obiettivo di “definire criteri e metodologie condivisi secondo i quali gli enti di Terzo settore possono condurre valutazioni di impatto sociale, che consentano di valutare, sulla base di dati oggettivi e verificabili, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e rendere disponibili agli stakeholders informazioni sistematiche sugli effetti delle attività realizzate.
METODOLOGIA, COSTI E SVILUPPI
Le valutazioni saranno realizzate con metodi qualitativi e quantitativi e potranno prevedere un sistema di indici e indicatori di impatto, da mettere in relazione con quanto eventualmente rendicontato nel bilancio sociale. Pertanto, le presenti linee guida sull’impatto sociale sono da intendersi come uno strumento sperimentale di valutazione finalizzato a generare un processo concettuale e al contempo misurabile nel medio e lungo termine.
Al centro della valutazione sarà l’impatto che una determinata azione, e non dell’ente che l’ha promossa in quanto tale, genera rispetto alla sulla comunità di riferimento. In tema di metriche, invece, nell’architettura degli strumenti, gli enti del Terzo Settore fondati sulla cosiddetta “teoria del cambiamento” avranno un ruolo importante e dovranno essere coinvolti al pari degli altri stakeholder, tenendo presente il duplice obiettivo di avere misurazioni e misuratori eterogenei e quindi adattabili ai diversi contesti, ma comunque confrontabili.
Quanto ai costi della valutazione d’impatto, “laddove prevista, i costi della VIS devono essere proporzionati al valore dell’intervento e devono essere inclusi nei costi complessivi finanziati”. Dice la norma.
Come riportato da Vita.it in una recente intervista al direttore di Aiccon Paolo Venturi: «Si tratta di un documento importante che può orientare non solo il Terzo Settore, ma anche l’intero comparto delle politiche sociali in quanto come da norma il testo prevede in maniera esplicita che le pubbliche amministrazioni, nell’ambito di procedure di affidamento di servizi di interesse generale, possono prevedere la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale da parte degli ETS che intrattengono rapporti con le medesime PP. AA, si’ da consentire una valutazione dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni e delle attività svolte. È questo uno dei tratti qualificanti della norma», rimarca Venturi.