Glossario
La realizzazione di un glossario di termini utili per l’impact investing e l’imprenditoria sociale risponde alla volontà di divulgare la materia, facendo chiarezza sul linguaggio utilizzato nel settore.
Le seguenti definizioni sono frutto della rielaborazione tratta da articoli, paper e libri nazionali e internazionali, intorno ai quali il dibattito è sempre attivo. Consapevoli che la terminologia può talvolta essere soggetta a interpretazioni differenti, tentiamo di proporne la versione più oggettiva possibile.
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IMPRESE, INVESTITORI E SOGGETTI A
VOCAZIONE SOCIALE
Veicolo di investimento caratterizzato dal perseguimento esplicito di finalità di impatto sociale, secondo logiche di impact investing, indipendentemente dalla categoria di prodotti finanziari in cui investe. Il veicolo può assumere diverse forme giuridiche, quali ad esempio SICAV, SICAF, fondi gestito da SGR, etc.. Una categoria di social impact fund che investe in via prevalente o esclusiva in equity di imprese early stage è comunemente detto venture capital sociale
Veicolo che investe con criteri assimilabili a quelli di un venture capital tradizionale, a cui sono però affiancati criteri di impact investing tali per cui le società target perseguono obiettivi di impatto sociale e/o ambientale misurabili e intenzionali. I venture capital sociali possono essere di tipo “impact first” o “finance first” a seconda dell’entità dei rendimenti finanziari perseguiti. Possono essere considerati come una categoria specifica di social impact funds che investe in via prevalente o esclusiva in equity di imprese early stage.
Veicolo che investe le risorse finanziare raccolte presso i propri investitori in titoli rappresentativi di equity di start-up a elevato potenziale di crescita, tipicamente in fasi early stage del ciclo di vita.
Si tratta di una start-up innovativa che opera in via esclusiva nei settori indicati dal decreto legislativo sulle imprese sociali (112/2017), vale a dire: servizi, prestazioni e assistenza sociale; servizi, prestazioni e assistenza e sociosanitaria; educazione, istruzione e formazione professionale, universitaria, post-universitaria o extrascolastica (se finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo); tutela dell’ambiente e delle risorse naturali; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; radiodiffusione sonora a carattere comunitario; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore; cooperazione allo sviluppo; attività svolte nell’ambito o a favore del commercio equo e solidale; servizi finalizzati all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; housing sociale; accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Tipologia di impresa riconosciuta giuridicamente nell’ordinamento italiano dalla legge 221/2012, che, al fine di agevolare la nascita di nuove attività imprenditoriali innovative conferisce alcuni vantaggi (ad esempio organizzativi, fiscali, etc.) se iscritta all’apposito registro delle start-up innovative (vai al registro).
L’iscrizione è concessa alle organizzazioni che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- È stata costituita da non più di 60 mesi rispetto alla domanda di iscrizione
- La sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale è in Italia o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia
- Il valore totale della produzione annua è inferiore a 5 milioni di euro, a partire dal secondo anno di attività
- Non distribuisce e non ha ancora distribuito utili
- Ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti
e servizi innovativi ad alto valore tecnologico - Non è stata costituita da fusione, scissione, o a seguito di cessione d’azienda a o di ramo d’azienda
- È possesso di almeno uno dei 3 seguenti requisiti:
- Le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del valore maggiore tra costo e valore della produzione
- Impiega come dipendenti o collaboratori, in percentuale maggiore o uguale a 1/3 della forza lavoro, personale in possesso di dottorato di ricerca, oppure, in percentuale superiore a 2/3, personale in possesso di laurea magistrale
- È titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto per un’invenzione di tipo industriale, biotecnologico, relativa a semiconduttori o nuove varietà di specie vegetali
Con la legge di stabilità del 2016, ai commi 376-384, è stato istituito nell’ordinamento italiano il modello delle Società Benefit, con una definizione che trae spunto dal modello delle B-Corp certificate. Le Società Benefit sono identificate e iscritte nell’apposito registro delle Società Benefit e vengono definite come “organizzazioni che, nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”. Per diventare una Società Benefit è necessario apportare alcune modifiche allo statuto, individuando “una o più finalità di beneficio comune” nello svolgimento delle proprie attività. La nuova forma giuridica delle Società Benefit, quindi, distinta rispetto al modello no profit, rende possibile il perseguimento sia di scopi reddituali sia sociali da parte della stessa società, incorporando nel modello di attività la propria missione sociale.
Attività di investimento che si realizza nella raccolta di risorse finanziare presso una platea di investitori, che confluiscono in un veicolo finanziario e vengono utilizzate per l’acquisto di titoli rappresentativi di equity di aziende, tipicamente in espansione o in fase matura del proprio ciclo di vita. Alcuni veicoli di private equity realizzano investimenti in imprese in fase di turnaround o ristrutturazione. Al termine della vita prestabilita dal regolamento del veicolo, le risorse finanziarie investite sono restituite agli investitori, oltre all’eventuale rendimento raggiunto al netto dei costi di gestione e commissioni di performance.
L’investitore che supporta l’imprenditore nel coinvolgimento di altri soggetti interessati a investire. Può essere quello dotato di maggiori risorse finanziarie, o il più influente, o semplicemente il primo o quello maggiormente proattivo. Tipicamente ha un ruolo primario nella fase di analisi finanziaria del potenziale investimento.
Gruppo di persone che si associa con il fine di raccogliere risorse finanziarie da investire collettivamente, tipicamente mediante incontri periodici all’interno dei quali le decisioni di investimento sono prese per votazione, in base a criteri stabiliti dal regolamento del club.
Spazi fisici dedicati in cui gli imprenditori trovano un luogo per sviluppare le loro idee di business o accelerare la realizzazione di un’idea di business già sviluppata. Oltre allo spazio fisico, in cambio del pagamento di un canone, in un acceleratore o incubatore, gli imprenditori hanno a disposizione una serie di servizi ad hoc, quali ad esempio mentoring, consulenze e supporto nella ricerca dei finanziatori, oltre alla possibilità di networking e incontro con altri imprenditori. Di norma, incubatori e acceleratori offrono appositi programmi alle start-up ospitate in funzione del loro stadio del ciclo di vita (prevalentemente seed negli incubatori, start-up o early stage negli acceleratori), la cui partecipazione è tipicamente subordinata a un processo di selezione.
L’impresa sociale, individuata dal recente Dlgs 112/2017 che sostituisce il precedente Dlgs 155/06, non rappresenta un soggetto giuridico a sé, ma una qualifica che può essere assunta da soggetti costituiti con diverse forme giuridiche (società di capitali, cooperative, etc.). Le imprese sociali sono quindi definite come “enti privati che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”. Rimandando al testo del Dlgs 112/2017 per approfondimenti, si evidenziano alcuni elementi rilevanti:
- Si considerano attività di interesse generale: servizi, prestazioni e assistenza sociale; servizi, prestazioni e assistenza e sociosanitaria; educazione, istruzione e formazione professionale, universitaria, post-universitaria o extrascolastica (se finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo); tutela dell’ambiente e delle risorse naturali; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; radiodiffusione sonora a carattere comunitario; organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore; cooperazione allo sviluppo; attività svolte nell’ambito o a favore del commercio equo e solidale; servizi finalizzati all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro; housing sociale; accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti; agricoltura sociale; organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Si considera di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività d’impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati lavoratori molto svantaggiati (ai sensi di legge) e/o persone svantaggiate o con disabilità, beneficiari di protezione internazionale o persone senza fissa dimora per almeno il 30% del totale dei dipendenti
- Le cooperative sociali e i loro consorzi hanno di diritto la qualifica di imprese sociali.
- L’assenza di scopo di lucro implica che l’impresa sociale debba destinare eventuali utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o a incremento del patrimonio. L’impresa sociale può tuttavia destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali:
- Se costituita nelle forme di cui al libro V del codice civile, ad aumento gratuito del capitale sociale, oppure alla distribuzione di dividendi ai soci, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato
- Erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali
È imprenditore sociale chi intraprende un’attività di impresa, non profit o profit, con il fine esplicito di affrontare problemi e tematiche sociali o ambientali, individuando soluzioni economicamente sostenibili. L’attività imprenditoriale può prendere la forma, ad esempio, di impresa sociale, cooperativa, società benefit, start-up innovativa a vocazione sociale o società di capitali orientata all’impatto sociale. La figura non è quindi limitata ai soli imprenditori che assumono la forma di impresa sociale per la loro attività.
La locuzione è comunemente usata nel mondo della finanza per indicare le persone (individual) che possiedono un alto (high) patrimonio netto (net worth). Secondo le convenzioni prevalenti, vengono tipicamente incluse in questa definizione quelle persone il cui patrimonio “globale netto personale, immobile di residenza escluso” eccede il milione di dollari.
Nel contesto finanziario, il termine si riferisce ai principali finanziatori di una start-up nelle fasi iniziali del suo ciclo di vita (tipicamente pre-seed e seed), in cui l’imprenditore si rivolge alla sua cerchia ristretta di conoscenze per il reperimento delle risorse necessarie a finanziare l’idea, in virtù del rapporto di fiducia e reciproca conoscenza che li lega. Già dalle prime fasi possono essere accompagnati da un angel investor.
Cooperative sociali: la legge 381/1991 definisce le cooperative sociali come soggetti di natura giuridica privata e con caratteristiche d’impresa senza finalità di lucro a cui attribuisce la possibilità di perseguire finalità di interesse collettivo e non dei soci proprietari. Lo scopo delle cooperative sociali è di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”. Questo scopo è perseguito attraverso la gestione di servizi socio-sanitari o educativi (cooperative di tipo A) e lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative di tipo B).
Spesso utilizzato come sinonimo di angel investor, può essere distinto da quest’ultima categoria per la tipologia di supporto fornito alle start-up, che nel caso di un business angel è prevalentemente di natura non finanziaria, ma di fornitura di servizi o consulenza, a titolo gratuito o comunque a costi inferiori rispetto alle condizioni di mercato.
Aziende for profit, certificate dall’apposito ente certificatore non profit “B-Lab” e riconosciute come particolarmente virtuose secondo 5 dimensioni: sociale, ambientale, performance, rendicontazione e trasparenza. Il processo di certificazione prevede la risposta a un questionario in maniera simile al processo di rating di istituti quali Moody’s e Standard&Poors. Attualmente le B-Corp non hanno un riconoscimento legale nell’ordinamento italiano, che ha però accolto la definizione di Società Benefit, rispetto alla quale le B-Corp presentano alcuni elementi in comune.
Un individuo che investe le proprie risorse in start-up per supportarne la crescita, in cambio di quote di capitale o, meno frequentemente, titoli di debito. Possono investire individualmente o come parte di un gruppo di angel investor (ad esempio un investor club).
IMPACT INVESTING, FINANZA SOSTENIBILE E
TERMINI FINANZIARI
Approccio alla filantropia ispirato dall’applicazione di principi tipici del venture capital a favore dell’economia sociale. Questa categoria di filantropi lavora in partnership con un portafoglio di organizzazioni secondo principi che prevedono un elevato coinvolgimento da parte del donatore, una relazione di lungo termine finalizzata alla massimizzazione del valore sociale creato, personalizzazione del supporto finanziario, capacity building, supporto non finanziario e misurazione della performance.
Rappresenta la catena logica di cause ed effetti attraverso la quale le attività previste da un’organizzazione trasformano gli input in output, permettendo di ottenere i cambiamenti (outcome) prospettati. La Theory of Change rappresenta da un lato la strategia tramite la quale si intende raggiungere gli impatti sociali prospettati, dall’altro una descrizione ex-post di come essi siano stati raggiunti.
Conosciuto anche come Pay for Success Bond, è uno strumento finanziario finalizzato alla raccolta da parte del settore pubblico di finanziamenti privati, ad esempio mediante l’emissione di obbligazioni con alcune caratteristiche distintive. Nei Social Impact Bond, infatti, la remunerazione del capitale investito tramite questi strumenti è commisurata al raggiungimento di un determinato risultato sociale: allo stesso modo, il costo del finanziamento a carico dell’emittente sarà variabile. Nel modello ideale il raggiungimento del risultato sociale previsto produrrà infatti un risparmio per la Pubblica Amministrazione e quindi un margine che potrà essere utilizzato per la remunerazione degli investitori.
Titoli rappresentativi di debito (ad esempio obbligazioni) emessi da istituti bancari per raccogliere risorse da destinare a iniziative a impatto sociale. Offrono un rendimento di mercato e prevedono che, con le risorse provenienti dai titoli collocati, la banca eroghi somme di denaro a titolo di liberalità o finanziamenti a condizioni competitive a sostegno di iniziative che favoriscono l’innovazione sociale.
Categoria di strumenti finanziari ibridi che hanno la natura di debito, ma che assumono caratteristiche tipiche dell’equity, quali ad esempio forme flessibili di rimborso del capitale, pagamenti legati ai risultati aziendali e rimborso subordinato rispetto ai titoli di debito tradizionali (ad esempio obbligazioni).
L’innovazione sociale consiste nel processo di individuazione e sviluppo di soluzioni innovative a bisogni o problemi sociali, di natura storica oppure emergenti.
Gli investitori, fondi o gestori di fondi caratterizzati da logiche SRI escludono esplicitamente dai loro portafogli investimenti in aziende considerate poco virtuose o dannose dal punto di vista economico, sociale o di dinamiche aziendali interne (criterio di “screening negativo”, che li distingue dagli ESG)
Gli investitori, i fondi o i gestori di fondi caratterizzati da logiche ESG includono nei loro portafogli esclusivamente investimenti in aziende particolarmente virtuose dal punto di vista sociale, ambientale o di governance (criterio di “screening positivo”, che li distingue dai SRI). Le operazioni di investimento realizzate secondo logiche ESG, pertanto, costituiscono una categoria a se, e vanno distinte dagli “impact investments” propriamente detti, in quanto a differenza di questi ultimi non sono condizionati al raggiungimento intenzionale di obiettivi di impatto misurabili e addizionali, con l’attesa di un rendimento calmierato. Per maggiori informazioni su diversi approcci alla finanza a impatto consulta la tabella alla pagina Impact Investing.
Attività di investimento in soggetti che operano con l’obiettivo di generare un impatto sociale misurabile e intenzionale e che sono in grado di remunerare o almeno rimborsare il capitale investito. Nello specifico, si dice di tipo “finance first” nei casi in cui gli investitori hanno obiettivi di rendimento di mercato, “impact first” quando gli obiettivi di rendimento sono al di sotto delle aspettative di mercato, con il limite del vincolo della restituzione del capitale investito su un orizzonte temporale di medio / lungo periodo.
Titoli rappresentativi di debito (ad esempio obbligazioni) emessi da organizzazioni profit o non profit (dotate di flussi reddituali sufficienti a remunerare il capitale prestato) per raccogliere risorse da destinare a iniziative a impatto ambientale, offrendo ai sottoscrittori un rendimento di mercato. Un esempio sono i green bond emessi dalla World Bank.
Risorse finanziarie distribuite da un’organizzazione a un’altra a titolo gratuito, senza richiedere rimborso di capitale, ad esempio per finalità sociali, filantropiche o di beneficienza.
La finanza sociale si riferisce al processo di reperimento delle risorse monetarie da parte di organizzazioni o individui impegnati a soddisfare un fabbisogno sociale.
Consistono in importi di denaro che enti pubblici o privati possono destinare a garanzia dei prestiti (incluso, ad esempio, il microcredito) concessi a piccole e medie imprese, start-up e individui, con l’obiettivo di agevolarne il reperimento di risorse finanziarie.
In finanza, il termine identifica i mezzi propri di un’impresa in contrapposizione ai mezzi di terzi. Si tratta quindi di capitale sociale, rappresentato ad esempio da azioni nelle Società per Azioni (spa) o da quote nelle Società a Responsabilità Limitata (srl)
Forma di investimento in cui più persone conferiscono importi, anche di modesta entità, tramite piattaforme online, per finanziare progetti imprenditoriali. Si dicono:
- Equity-based quando il corrispettivo per l’investimento è una partecipazione al capitale
- Loan-based in caso di prestito
- Donation-based quando il contributo è a titolo gratuito
- Reward-based quando il corrispettivo è determinato dal ricevente sotto forma di una “ricompensa”, ad esempio sotto forma di beni o servizi legati all’attività del ricevente, commisurata all’importo finanziato
Il ciclo di vita delle imprese è costituito dal corso degli eventi che portano alla creazione di un nuovo prodotto o servizio, alla sua commercializzazione e crescita, alla sua maturità e raggiungimento di massa critica, fino all’eventuale declino. Non esiste una definizione e descrizione univoca delle fasi del ciclo di vita, che possono spesso essere sovrapposte o presentare elementi comuni. Convenzionalmente, possono essere così riassunte:
- Seed / Pre-seed: la nuova attività di impresa è in via di definizione e non è ancora formalizzata, se non addirittura ancora non del tutto formata nella mente dell’imprenditore. In questa fase possono rientrare progetti in cui esiste solo l’idea stessa dell’imprenditore, oppure un prototipo non ancora commerciabile del prodotto o servizio in questione. Anche le idee possono essere finanziate da investitori, tipicamente mediante il ricorso a friends and family o risorse messe a disposizione da bandi, premi e concorsi.
- Start-up: l’impresa è formalizzata mediante la costituzione di una società giuridica, che comincia l’attività, che può essere tuttavia caratterizzata da operatività limitata o perdite dovute a flussi reddituali insufficienti a coprire i costi fissi. Spesso in questa fase il prodotto o servizio viene testato su un numero ristretto di clienti, ad esempio in una zona geografica ristretta. Le imprese in fase di start-up attraggono tipicamente gli investimenti da parte di venture capital.
- Early stage: in una fase successiva della start-up, l’attività produttiva e commerciale è pienamente avviata, seppur su scala ancora ridotta. L’early stage viene talvolta identificata come la fase in cui l’impresa raggiunge il pareggio economico. Spesso il confine tra start-up ed early stage è labile e quest’ultima definizione può essere anche utilizzata per identificare indistintamente le aziende che vanno dalla fase seed all’early stage. Le imprese in fase di early stage attraggono tipicamente gli investimenti da parte di venture capital e talvolta di alcune categorie di fondi di private equity.
- Maturità: l’impresa ha raggiunto una scala sufficiente per generare flussi di cassa positivi, in grado, ad esempio, di auto finanziare la crescita, rimborsare eventuali finanziamenti a titolo di debito, o pagare dividendi ai detentori di equity. Le aziende mature attraggono tipicamente investimenti da parte di fondi di private equity o altre categorie di investitori caratterizzati da una minore propensione al rischio rispetto al venture capital.
- Espansione: la fase di espansione è caratterizzata dalla ricerca di risorse finanziarie da parte dell’impresa, che necessita di finanziare i propri piani di crescita. Le aziende mature attraggono tipicamente investimenti da parte di fondi di private equity o altre categorie di investitori caratterizzati da una minore propensione al rischio rispetto al venture capital.
- Turnaround: la fase di turnaround viene solitamente affrontata in circostanze straordinarie, quali un radicale cambiamento nella strategia o modello di attività di una società matura che necessita di essere finanziato, oppure una situazione di dissesto che necessita di essere risanata. Alcuni fondi di private equity realizzano investimenti in imprese in fase di turnaround o ristrutturazione.
Titoli finanziari rappresentativi di debito (ad esempio obbligazioni), emessi da enti di beneficienza, imprese sociali e altre istituzioni non profit, in grado di generare flussi reddituali sufficienti a rimborsare il capitale sottoscritto dagli investitori.
L’espressione viene utilizzata per identificare un processo continuo di miglioramento degli individui in un ambito economico, istituzionale, manageriale. In ambito venture capital, i programmi di capacity building sono percorsi tipicamente formativi finalizzati a fornire a nuovi imprenditori gli strumenti e le competenze necessarie ad avviare l’attività d’impresa, in particolare permettendo loro di articolare la propria domanda di capitale in maniera funzionale alla nascita o crescita della loro attività.